Da adesso in poi i papà separati dovranno prestare particolare attenzione ad un nuovo orientamento della giurisprudenza in ordine all’affido dei minori.
Il Tribunale di Novara infatti nel pronunciare la sentenza 131/2010 ha ritenuto legittimo ( e diremmo opportuno ) chiedere l’affido esclusivo alla mamma per una bambina verso cui il padre aveva mostrato disinteresse.
Ma la sentenza va anche oltre a considerare l’ipotesi dell’affido esclusivo alla mamma : infatti non ha ritenuto, nella fattispecie, nemmeno opportuno regolamentare il diritto di “visita” alla minore in quanto il disinteresse del padre era stato tale che ,probabilmente è stato supposto , non avverrà nemmeno in futuro e, qualora la situazione dovesse mutare, sarà la mamma a stabilire di volta in volta le condizioni di visita.
Da questa sentenza emergono due fattori determinanti di cui uno ampiamente positivi, l’altro invece che pone un interrogativo inquietante.
L’aspetto positivo che cogliamo è che è stato salvaguardato l’interesse del minore disponendone l’affido esclusivo alla madre visto l’insistente e perdurante disinteresse del padre.
L’aspetto inquietante è che non si è valutato almeno un motivo di recupero del rapporto tra il padre e la figlia anzi, il tono della sentenza, fa intravedere una certa “punizione” verso il padre a motivo del suo disinteresse cosa che, a nostro modesto avviso, potrebbe innescare un meccanismo irreversibile di distacco totale del genitore dalla figlia.
Non comprendiamo infatti il perchè affidare alla mamma il “potere” di regolamentare di volta in volta le eventuali visite del padre ( qualora ci fossero ) e non predeterminarle prima in vista di un recupero del rapporto genitore-figlia : tra l’altro affidare la “regolamentazione” alla madre potrebbe innescare, in futuro, un meccanismo di conflittualità tra gli ex-coniugi.
Con molta onesta, fatto salvo i diritti del minore, ci sembra che l’affido esclusivo sia stata un ottima soluzione, molto meno quello di non regolamentare il diritto di visita e affidarlo alla madre nel caso che il padre voglia recuperare il rapporto.
A nostro avviso il “diritto” ai figli è inalianabile anche di fronte al disinteresse temporaneo ( o almeno che si presuppone tale ) di uno dei due genitori e andrebbe salvaguardato proprio in vista della maggior tutela del minore che ha diritto ad avere una “porta aperta” con entrambi i genitori senza dover fare i conti, magari, un giorno con ritorsioni o ostacoli posti dalla madre, anche se in un certo senso comprensibili, ma non giustificabili.
In ogni caso questo ulteriore orientamento della giurisprudenza coglie il senso di dover cercare , anche dopo lo scioglimento del matrimonio , il rispetto di alcuni doveri, in questo caso verso la prole.
Anche se, lo ribadiamo, bisognerebbe evitare “misure punitive” che potrebbero ulteriormente compromettere in futuro il rapporto genitori-figlie ed esasperare la conflittualità tra coniugi.